Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga
nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
L'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, sulla base
dell’art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge
n. 125/2013, è escluso dagli obblighi di nomina dell’Organismo indipendente di
valutazione e provvede, all’attestazione e alla compilazione della griglia di
rilevazione, per mezzo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza in ossequio a quanto previsto dagli atti deliberativi dell’Autorità
Anticorruzione, emanati ed emanandi, in materia di Attestazioni OIV o strutture
con funzioni analoghe e sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione